Bonus maturità annullato: ecco il testo del decreto

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Universinet.it – Ecco il testo del Decreto che Lunedì, se firmato dal Presidente Letta, sarà emanato prima dell’inizio dei Test di ammissione alla facoltà di Medicina, in modo da evitare la valanga di ricorsi già preannunciata da studenti ed associazioni dei consumatori.

Si pone però il problema per i test di ammissione a Professioni sanitarie e Veterinaria che si sono già svolti, è vero che per le lauree dell’area sanitarie quasi ovunque le Università habbo bypassato il “Bonus maturità” emanando propri decreti che non lo prevedevano, ma per Veterinaria, prova a carattere nazionale, come la mettiamo? La nostra proposta è ammettere tutti, solo cosi si eviterà la valanga dei ricorsi.

Ecco il testo  del Decreto di annullamento del Bonus Maturità:

Ecco la bozza di testo degli articoli del decreto – ancora al vaglio dell’Economia e quindi modificabile – sul bonus maturità e sugli specializzandi

Titolo III
Disposizioni per le università e la ricerca
Art. 18
Corsi di laurea ad accesso programmato

1.L’articolo 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, è abrogato.

Relazione tecnica
comma 1 – la norma ha natura ordinamentale, limitandosi a modificare la legislazione vigente con riferimento al punteggio attribuibile ai concorrenti agli esami di ammissione ai corsi di laurea universitari in funzione del voto
conseguito all’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado. Nulla è innovato con riguardo al numero dei concorrenti ammessi ai corsi di laurea e conseguentemente la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Art. 19
Norme in materia di formazione specialistica dei medici

1.All’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a. le parole «delle commissioni giudicatrici» sono sostituite dalle seguenti: «della commissione»;
b. la lettera d) è sostituita dalla seguente: «all’esito delle prove è formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria».
2. All’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, le parole “ed è determinato annualmente” sono sostituite dalle seguenti: “e, a partire dall’anno accademico 2013-2014, è determinato ogni tre anni,”.

Relazione illustrativa
La norma intende semplificare la procedura di determinazione dell’importo dei contratti degli specializzandi medici. La normativa vigente (art. 39, co. 3, d.lgs. n. 368 del 1999) prevede che detto importo sia definito con dPCM annuale, da adottare su proposta del Miur, di concerto con il Ministro della salute e con il MEF. Tale procedura, piuttosto complessa, in genere si chiude ad anno accademico già iniziato. Si propone pertanto che il dPCM abbia validità triennale.

Relazione tecnica
La norma è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

Redazione Universinet Magazine
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