UniversiNet.it - D.L. 1° settembre 2008, n. 137 - Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. (G.U. 1° settembre 2008, n. 204). Ecco il testo Ufficiale del C.d Decreto Gelmin l. 137 del 1(09/08 i cosi come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
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Consiglio dei Ministri: 28/08/2008
Proponenti: Presidenza
Status: Pubblicato in G.U. n. 204 del 01/09/2008
DECRETO-LEGGE 1 settembre 2008 , n. 137
Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di attivarepercorsi di istruzione di insegnamenti relativi alla cultura dellalegalita' ed al rispetto dei principi costituzionali, disciplinare leattivita' connesse alla valutazione complessiva del comportamentodegli studenti nell'ambito della comunita' scolastica, reintrodurrela valutazione con voto numerico del rendimento scolastico deglistudenti, adeguare la normativa regolamentare all'introduzionedell'insegnante unico nella scuola primaria, prolungare i tempi diutilizzazione dei libri di testo adottati, ripristinare il valoreabilitante dell'esame finale del corso di laurea in scienze dellaformazione primaria e semplificare e razionalizzare le procedure diaccesso alle scuole di specializzazione medica;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nellariunione del 28 agosto 2008;Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e delMinistro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, diconcerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per lapubblica amministrazione e l'innovazione;E m a n ail seguente decreto-legge:
Art. 1.
Cittadinanza e Costituzione1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre aduna sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del decretodel Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivateazioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzateall'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delleconoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza eCostituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica estorico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse.
Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limitidelle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alegislazione vigente.
Art. 2.
Valutazione del comportamento degli studenti1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente dellaRepubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, inmateria di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studentinelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede discrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ognistudente durante tutto il periodo di permanenza nella sedescolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attivita' edagli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolasticheanche fuori della propria sede.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione delcomportamento e' espressa in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuitacollegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazionecomplessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, lanon ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo delciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'iniziodell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministrodell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono specificati icriteri per correlare la particolare e oggettiva gravita' delcomportamento al voto insufficiente, nonche' eventuali modalita'applicative del presente articolo.
Art. 3.
Valutazione del rendimento scolastico degli studenti1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria lavalutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni ela certificazione delle competenze da essi acquisite e' espressa indecimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale dimaturazione raggiunto dall'alunno.
2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primogrado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti deglialunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e'espressa in decimi.
3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato aconclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto noninferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
4. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005,n. 226, e' abrogato e all'articolo 177 del decreto legislativo16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati;b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono inseritele seguenti: «, espressa in decimi,»;c) al comma 4, le parole: «giudizi analitici e la valutazionesul» sono sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e il»;d) l'applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 restasospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui alcomma 5;e) e' altresi' abrogata ogni altra disposizione incompatibile conla valutazione del rendimento scolastico mediante l'attribuzione divoto numerico espresso in decimi.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministrodell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, si provvede alcoordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti esono stabilite eventuali ulteriori modalita' applicative del presentearticolo.
Art. 4.
Insegnante unico nella scuola primaria1. Nell'ambito degli obiettivi di contenimento di cuiall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamentidi cui al relativo comma 4 e' ulteriormente previsto che leistituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unicoinsegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali.
Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlatealla domanda delle famiglie, di una piu' ampia articolazione deltempo-scuola.
2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse dicui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e' definito il trattamento economico dovuto per le ore diinsegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamentostabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.
Art. 5.
Adozione dei libri di testo1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolasticiadottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si siaimpegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvole appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendereseparatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche emotivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con cadenzaquinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigentescolastico vigila affinche' le delibere del collegio dei docenticoncernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispettodelle disposizioni vigenti.
Art. 6.
Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienzedella formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2,della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazionedelle attivita' di tirocinio previste dal relativo percorsoformativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento,rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloroche hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienzedella formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entratain vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entratain vigore del presente decreto.
Art. 7.
Sostituzione dell'articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre2007, n. 244.
1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e' sostituito dal seguente:«433. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazionemediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, esuccessive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati inmedicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, chesuperino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole dispecializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione perl'esercizio dell'attivita' professionale, ove non ancora posseduta,entro la data di inizio delle attivita' didattiche di dette scuoleimmediatamente successiva al concorso espletato.».
Art. 8.
Norme finali1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della suapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana esara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° settembre 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consigliodei Ministri
Gelmini, Ministro dell'istruzione,dell'universita' e della ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia edelle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblicaamministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano
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