UniversiNet.it - RIforma Gelmini. Speciale di TgStudenti.it sulla Riforma Gelmini. Ecco tutti i testi di legge della riforma Gelmini e il decreto Gelmini.Testo co Testo del decreto-legge 25 ario n. 152/L alla Gazzetta Uffic a legge di conversione 6 agosto 20 viluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria». lla one nto ani o o ti accedono ai testi o a , a rte un di al di i a nno nte bili da internet o di lle ati di i e tro minati: one lle tti azione libraria per ciascun anno della scuola ali istica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano ee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3. ordinato del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112 giugno 2008, n. 112 (pubblicato nel supplemento ordin iale n. 147 del 25 giugno 2008), coordinato con l 08, n. 133, recante: «Disposizioni urgenti per lo s Art. 15 - Costo dei libri scolastici 1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto de normativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozi dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto co dell'organizzazione didattica esistente, i competenti org individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutt in parte, nella rete internet. Gli studen disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagament seconda dei casi previsti dalla normativa vigente. 2. Al fine di potenziare la disponibilita' e la fruibilita' costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da pa delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti istruzione (( di secondo grado )) sono prodotti nelle version stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall'a scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivame libri utilizzabili nelle versioni on line scarica mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione strumenti didattici per i soggetti diversamente abili. 3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali de Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizz in sezioni tematiche, corrispondenti ad unita' di apprendimento, costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornament integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Minis dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono deter a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versi a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso; b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo ne versioni on line e mista; c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i te di spesa dell'intera dot secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritordinato del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112 giugno 2008, n. 112 (pubblicato nel supplemento ordin iale n. 147 del 25 giugno 2008), coordinato con l 08, n. 133, recante: «Disposizioni urgenti per lo s Art. 15 - Costo dei libri scolastici 1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto de normativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozi dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto co dell'organizzazione didattica esistente, i competenti org individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutt in parte, nella rete internet. Gli studen disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagament seconda dei casi previsti dalla normativa vigente. 2. Al fine di potenziare la disponibilita' e la fruibilita' costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da pa delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti istruzione (( di secondo grado )) sono prodotti nelle version stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall'a scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivame libri utilizzabili nelle versioni on line scarica mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione strumenti didattici per i soggetti diversamente abili. 3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali de Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizz in sezioni tematiche, corrispondenti ad unita' di apprendimento, costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornament integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Minis dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono deter a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versi a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso; b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo ne versioni on line e mista; c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i te di spesa dell'intera dot secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoni dell'autore e dell'editore. 4. Le Universita' e le Istituzioni dell'alta formazione art lin Riferimenti normativi: - Il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 recante «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2004, n. 51, supplemento ordinario. Art. 16 - Facolta' di trasformazione in fondazioni delle universita' leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, sono itto nato za assoluta ed e' approvata con decreto del di La ivo rti a'. ta, ili i e e. e oro ta' di ili uti al ore ste ono ari oni ati lle eto di uto ovi neo oga nti nti le, dal rie con nto ini una dal di egi nza oni universitarie secondo le modalita' previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento. 1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle organizzativa e finanziaria, le Universita' pubbliche pos deliberare la propria trasformazione in fondazioni di dir privato. La delibera di trasformazione e' adottata dal Se accademico a maggioran Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno success a quello di adozione della delibera. 2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rappo attivi e passivi e nella titolarita' del patrimonio dell'Universit Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie e' trasferi con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprieta' dei beni immob gia' in uso alle Universita' trasformate. e e di trasferimento degli immobil 3. Gli atti di trasformazion tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tass 4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali perseguono i propri scopi secondo le modalita' consentite dalla l natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economici n ogni caso la distribuzionedella gestione. Non e' ammessa i utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri ut atderivanti dallo svolgimento delle attivita' previste dagli st delle fondazioni universitarie sono destinati interamente perseguimento degli scopi delle medesime. 5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalita' a fav delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e impo indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e s interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onor notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazi cento. universitarie sono ridotti del 90 per 6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adott lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilita' de fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decr del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo stat azione universitaria di nupuo' prevedere l'ingresso nella fond soggetti, pubblici o privati. 7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ate per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', anche in der alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli e pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli deriva dall'ordinamento comunitario. universitarie hanno autonomia gestiona 8. Le fondazioni organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti presente articolo. 9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universita assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto Resta fermo il sistema di finanziameperiodicita' annuale. pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a f perequativi, l'entita' dei finanziamenti privati di ciasc fondazione. 10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e' esercitata Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei coll dei sindaci delle fondazioni universitarie e' assicurata la prese dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti. 11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazi 12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nomina un Commissario straordinario, a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica )) , ed ovi llo o di si di le ili lle (( senz con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nu amministratori dell'ente medesimo, secondo quanto previsto da statuto. tratto collettiv 13. Fino alla stipulazione del primo con lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data entrata in vigore (( del presente decreto )). 14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte disposizioni vigenti per le Universita' statali in quanto compatib con il presente articolo e con la natura privatistica de fondazioni medesime. Riferimenti normativi: sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.». «Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla rse di del , a ere gni della Fondazione IRI in essere a tale data, one Istituto Italiano di Tecnologia. e delle finanze e' o e documentale della nte controllata dallo ra' in lla attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalita' o l'organizzazione della Fondazione Istituto Italiano di - Si riporta il testo dell'art. 33 della Costituzione: «Art.33 (L'arte e la scienza sono libere e libero ne e' l'insegnamento). - La Repubblica detta le norme generali ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi - La legge 21 marzo 1958, n. 259 recante gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1958, n. 84. Art. 17 - Progetti di ricerca di eccellenza 1. Al fine di una piu' efficiente allocazione delle riso pubbliche volte al sostegno e all'incentivazione di progetti ricerca di eccellenza ed innovativi, ed in considerazione sostanziale esaurimento delle finalita' originariamente perseguite fronte delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorr dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI e' soppressa. 2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e o altro rapporto giuridico ad eccezione di quanto previsto al comma 3, sono devolute alla Fondazi 3. Con decreto del Ministro dell'economia disposta l'attribuzione del patrimonio storic Fondazione IRI ad una societa' totalitariame Stato che ne curera' la conservazione. Con il medesimo decreto pot essere altresi' disposta la successione di detta societa' eventuali rapporti di lavoro in essere con la Fondazione IRI a data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici Tecnologia. 4. Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia ai sensi del (( comma 3 )) sono destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, ici ure i di gli per al sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnolog altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutt esso primari centrdi ricerca di alta tecnologia localizzate pr ricerca pubblici e privati. 5. La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvedera' a adempimenti di cui all'articolo 20 delle disposizioni (( sizioni transitorie, di cuil'attuazione del codice civile e dispo regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 )). «Art. 20. - Chiusa la liquidazione, il presidente del Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 20 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie): tribunale ordina la cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche.
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