Minacciare bocciature è reato per la Cassazione

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UniversiNet.it – Per la Cassazione il professore che intimidisce i suoi studenti promettendogli la bocciatura commette il reato di minaccia aggravata. Nella sentenza si legge che per i ragazzi “la ingiusta prospettazione di una bocciatura rappresenta una delle peggiori evenienze” e un simile atteggiamento del docente è “idoneo ad ingenerare forti timori, incidendo sulla libertà morale” degli allievi.

Per questo motivo la Suprema Corte ha confermato la condanna per Marcello P., (50 anni) insegnante del liceo scientifico ‘Paolo Lioy’ di Vicenza. I difensori del docente – condannato anche per abuso d’ufficio in quanto dava ripetizioni private a pagamento agli studenti costringendoli anche a fargli dei regali – avevano sostenuto che il reato di minaccia non era configurabile “in quanto il tale minacciato (l’ingiusta bocciatura) non dipendeva solo dalla sua volontà, ma dall’intero collegio dei docenti”.
Confermato il verdetto di colpevolezza emesso dalla Corte di Appello di Venezia il 23 ottobre 2007. “L’impossibilità di realizzare il male minacciato – si legge nella sentenza – esclude il reato solo se si tratti di impossibilità assoluta, non quando la minaccia sia idonea ad ingenerare comunque un timore nel soggetto passivo”. Come dire che forse il docente non era in grado di mettere effettivamente in atto il suo proposito, ma era legittimo da parte della studentessa temere che potesse invece realizzarlo, per quanto ingiustamente.


Il professore aveva detto a Silvia C. che “non aveva più alcuna possibilità di essere promossa“, per ‘vendicarsi’ di un intervento fatto nell’Assemblea dei genitori dalla mamma della ragazza che proponeva di rimuovere il docente, per la sua scorrettezza, nel triennio successivo.

Redazione Universinet Magazine
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