UniversiNet.it - Date delle prove dei test di ammissione 2011 2012, contenuto e struttura dei test di ammissione. Questo il contenuto con tutte le info per i test di ammissione 2011, uscito oggi. Ecco tutte le novità per i test di ammissione:
D E C R E T A:
Articolo 1
(Disposizioni generali)
1. Per l'anno accademico 2011/2012, l'ammissione degli studenti ai corsi di laurea di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 2 agosto 1999, n.264, avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.
2. In via sperimentale, sono anche previste alcune aggregazioni di sede nelle quali la prova è svolta secondo le modalità indicate nell'allegato n.2, parte integrante del presente decreto.
Articolo 2
(Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria)
1. La prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, alla quale partecipano gli studenti comunitari, gli studenti non comunitari di cui all'art.26 della legge n.189/2002 citata in premesse e gli studenti non comunitari residenti all'estero, è unica per entrambi i corsi ed è di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa è predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.) avvalendosi di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale.
2. Le relative procedure sono indicate nell'allegato n.1, parte integrante del presente decreto.
3. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: quaranta (40) quesiti per l'argomento di cultura generale e ragionamento logico; diciotto (18 ) di biologia, undici (11) di chimica e undici (11) di fisica e matematica.
4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di due ore.
5. I candidati allievi della Scuola Superiore "S.Anna" di Pisa, i quali intendono avvalersi della riserva di posti prevista nella convenzione stipulata con l'Università di Pisa, devono superare la prova di ammissione al corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Pisa con un punteggio pari o superiore a quello dell'ultimo avente titolo all'immatricolazione nell'Ateneo stesso.
Articolo 3
(Corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia in lingua inglese)
1. Nel caso in cui sia stata autorizzata l'istituzione del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in lingua inglese, la relativa prova di ammissione, verte su quesiti nella medesima lingua, ai sensi della legge 30 luglio 2010, n.122 citata in premesse.
2. Con separato provvedimento sono definite le modalità ed i contenuti della prova alla quale possono partecipare sia gli studenti comunitari e non comunitari, di cui all'art.26 della legge n.189/2002 citata in premesse sia gli studenti non comunitari residenti all'estero.
Art.4
(Prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina veterinaria)
1. La prova di ammissione per gli studenti comunitari, per gli studenti non comunitari ricompresi nell'art.26 della legge n.189/2002 citata in premesse e per gli studenti extracomunitari residenti all'estero è unica e di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa è predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.) avvalendosi di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale.
2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: chimica; cultura generale e ragionamento logico; biologia; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti:venticinque (25) quesiti di chimica; ventitre (23) di cultura generale e ragionamento logico; venti (20) di biologia e dodici (12) di Fisica e Matematica.
3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di due ore.
4. Le relative procedure sono indicate nell'allegato n.1, parte integrante del presente decreto.
Art. 5
(Accademie Militari)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 non si applicano per i candidati allievi dell'Accademia Navale di Livorno, dell'Accademia Militare di Modena e della Accademia Aeronautica di Pozzuoli che intendono avvalersi della riserva di posti prevista rispettivamente con le Università di Pisa, Bologna, di Modena-Reggio Emilia e di Napoli "Federico II" tenuto conto che i relativi bandi di concorso, già emanati in vista del prossimo anno accademico secondo le intese intercorse con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prevedono la somministrazione di quesiti a risposta multipla individuati con decreti del Ministro della Difesa in data 4 maggio 2011, n.n. 105,106,107 e 108 con riferimento ai programmi parte integrante del presente decreto, e quindi, in quanto tali, soddisfano le condizioni per l'accesso ai corsi di laurea magistrale previste dalla normativa che le disciplina.
Articolo 6
(Prova di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto)
1 La prova di ammissione per gli studenti comunitari, per gli studenti non comunitari ricompresi nell'art.26 della legge n.189/2002 citata in premesse e per gli studenti extracomunitari residenti all'estero, è unica ed è di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa è predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.) avvalendosi di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale.
2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; storia, disegno e rappresentazione; matematica e fisica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti: trentadue (32) quesiti di cultura generale e ragionamento logico, diciannove (19) di storia, sedici (16) di disegno e rappresentazione e tredici (13) di matematica e fisica.
3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di due ore e quindici minuti.
4. Le relative procedure sono indicate nell'allegato n.1, parte integrante del presente decreto.
Art.7
(Prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie)
1. Per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, la prova di ammissione è predisposta da ciascuna università ed è identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso ciascun Ateneo.
2. Ai fini dell'utilizzo di tutti i posti disponibili per ciascun corso, è consentito allo studente di esprimere nella domanda di ammissione fino a tre opzioni, in ordine di preferenza.
3. La prova di ammissione verte sugli argomenti di cui al precedente art.2, comma 3, sulla base dei programmi di cui all'allegato A.
4. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di due ore.
Art.8
(Calendario delle prove di ammissione)
1.La prova di ammissione ai corsi di cui agli articoli 2, 4, 6 e 7 si svolge presso le sedi universitarie secondo il seguente calendario:
| Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana |
5 settembre 2011 |
|
Medicina Veterinaria |
6 settembre 2011 |
|
Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, |
7 settembre 2011 |
| Corsi di laurea delle professioni sanitarie | 8 settembre 2011 |
Articolo 9
(Valutazione delle prove e soglia minima di ingresso)
1. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 4, 6 e 7 si tiene conto dei seguenti criteri:
a) 1 punto per ogni risposta esatta;
meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;
0 punti per ogni risposta non data;
b) in caso di parità di voti, si tiene conto di quanto segue:
• per i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria e per i corsi di laurea delle professioni sanitarie, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica;
• per il corso di laurea magistrale in medicina veterinaria prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di chimica, cultura generale e ragionamento logico, biologia, fisica e matematica;
• per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, storia, disegno e rappresentazione, matematica e fisica;
c) in caso di ulteriore parità, prevale la votazione dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
d) in caso di ulteriore parità, prevale lo studente che sia anagraficamente più giovane.
2. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale, di cui all'articoli 2, 4 e 6 gli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge n.189/2002 che abbiano ottenuto una soglia minima pari a venti (20).
3. Nell'ambito della relativa riserva dei posti, sono ammessi ai predetti corsi di laurea e di laurea magistrale gli studenti non comunitari residenti all'estero che abbiano ottenuto la medesima soglia minima.
Art.10
(Prova di ammissione presso le sedi universitarie aggregate in via sperimentale )
1. E' sperimentata una procedura che coinvolge, per ciascuno dei corsi di laurea, di seguito indicati, alcune sedi universitarie ai fini delle rispettive immatricolazioni:
corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia
Università di Udine e di Trieste
corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Università La Sapienza:
Facoltà di Medicina e Odontoiatria
Facoltà di Farmacia e Medicina
Facoltà di Medicina e Psicologia
corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria
Università di Bologna, di Milano, di Parma e di Padova
Università di Teramo e di Camerino
corso di laurea magistrale in Ingegneria Edile/Architettura
Università di Napoli Federico II e di Salerno
2. Le relative procedure di partecipazione alla prova e la conseguente graduatoria di merito sono indicate nell'allegato n.2, parte integrante del presente decreto.
Articolo 11
(Studenti in situazione di handicap e studenti affetti da dislessia)
1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze degli studenti in situazione di handicap, a norma della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni.
2. Per quanto attiene agli studenti affetti da dislessia, certificati ai sensi della legge n.170/2010 citata in premesse, è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione, di cui ai precedenti articoli 2, 4, 6 e 7.
Articolo 12
(Trasparenza delle fasi del procedimento)
1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle Commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
2. I bandi di concorso definiscono le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità degli studenti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.
Articolo 13
(Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)
1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene predisposta l'informativa, d cui all'allegato n.3 che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun studente.
Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 15 giugno 2011
f.to Il Ministro
Mariastella Gelmini
Allegato 1 - Procedure ammissione
Allegato 2 - Procedure prove ammissione
Allegato 3 - Informativa trattamento dati personali
Allegato A - Programmi prove area sanitaria
Allegato B - Programmi Architettura
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