Prove INVALSI obbligatorie per essere ammessi alla maturità

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Universinet.it – Il ministro Fioramonti dà la sua benedizione alle prove Invalsi che dal 2020 diventeranno obbligatorie per poter essere ammessi a fare la Maturità. Se non si raggiunge la sufficienza nelle prove standardizzate  si potrà comunque fare l’esame, e i risultati non faranno media con gli scritti e l’orale di Maturità.

Sarà indispensabile averlo sostenuto per poter essere ammessi alla maturità. Ecco di seguito il testo completo della circolare “OGGETTO: esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2019/2020 – indicazioni.”  inviata oggi alle scuole con le prime indicazioni sulla Maturità.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

e, p.c.

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie di istruzione secondaria di 2° grado

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano

All’Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano

All’Intendente Scolastico
per la Scuola delle località ladine di Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione della Provincia di Trento

Al Sovrintendente agli studi
della Regione Autonoma della Valle d’Aosta
LORO SEDI

Al Capo di Gabinetto SEDE

Al Direttore generale degli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
SEDE

Al Capo Ufficio Stampa SEDE

OGGETTO: esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2019/2020 – indicazioni.

L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado è stato oggetto di una importante revisione normativa per effetto del decreto legislativo 13 aprile 2017, n° 62. Tale revisione, come noto, ha avuto applicazione a partire dall’anno scolastico 2018/2019 e si è concretizzata, in particolare, nell’emanazione dei seguenti provvedimenti:

 D.M. n° 769 del 26 novembre 2018, che ha definito i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima e della seconda prova scritta e le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi;

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  •   D.M. n° 37 del 18 gennaio 2019, che ha riguardato l’individuazione delle discipline oggetto della seconda prova e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio;

  •   O.M. n° 205 dell’11 marzo 2019 recante le istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell’esame di Stato.

    Il primo anno di attuazione della suddetta normativa è stato sottoposto all’attento monitoraggio del coordinatore nazionale dei dirigenti tecnici e dei coordinamenti regionali degli ispettori. Tale monitoraggio presso i presidenti delle commissioni d’esame ha evidenziato un diffuso e concordante livello di soddisfazione per le modifiche apportate alla tipologia delle prove scritte. In particolare, riscontri positivi, in merito alla tracce proposte, sono stati rilevati sia per la coerenza con le Linee Guida e le Indicazioni nazionali, sia per il livello di difficoltà e la corrispondenza alle progettazioni didattiche nei diversi indirizzi di studio. Particolare attenzione è stata richiesta alle Commissioni per utilizzare correttamente le griglie di valutazione, soprattutto per quanto riguarda la declinazione degli indicatori nazionali in descrittori coerenti con le tracce proposte.

    Relativamente al colloquio, molto positiva è stata ritenuta l’impostazione integrata e “trasversale” che le Commissioni hanno potuto realizzare in applicazione del Decreto 62/2017 e del DM 37/2019. Interessante e stimolante è stata valutata anche la modalità di inizio del colloquio, basata sulla predisposizione e sulla discussione di materiali “spunto”.

    Nondimeno il nuovo assetto dell’esame di Stato è oggetto di rinnovato interesse da parte dell’onorevole Ministro in relazione ad alcuni aspetti riguardanti la redazione della prima prova scritta di italiano e le modalità di svolgimento del colloquio.

    Pertanto, si ritiene utile presentare alle istituzioni scolastiche una prima panoramica relativa all’organizzazione e allo svolgimento dell’esame di Stato per l’a.s. 2019/2020, fermi restando gli specifici provvedimenti che dovranno essere adottati.

    L’attribuzione del credito scolastico

    L’art. 15 del d.lgs. n° 62/2017 prevede, con norma transitoria, che per gli studenti che sostengono l’esame di Stato nell’anno scolastico 2019/2020 il credito scolastico conseguito nel terzo anno di corso, sulla base della previgente normativa, sia convertito secondo la specifica tabella (terza tabella) inserita nell’allegato A.

    Pertanto, il punteggio totale del credito scolastico da attribuire a ciascuno studente ammesso all’esame di Stato nel corrente anno scolastico sarà determinato dalla somma del credito già attribuito per il terzo anno di corso, convertito sulla base della tabella di cui sopra, e il credito attribuito per il quarto e il quinto anno di corso utilizzando la tabella denominata “Attribuzione credito scolastico”.

    Requisiti di ammissione all’esame

    Rispetto ai requisiti di ammissione dei candidati interni previsti dall’art. 13, comma 2, del d.lgs. n° 62/2017 si precisa che, non essendo intervenuto un ulteriore differimento annuale dell’entrata in vigore delle lettere b) e c) dello stesso comma (così come disposto per l’a.s. 2018/2019 dal decreto legge n° 91/2018 convertito nella legge n°

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108/2018), tutti i requisiti ivi previsti trovano piena applicazione per il corrente anno scolastico.

Pertanto, dovrà essere verificato, ai fini dell’ammissione dei candidati interni all’esame di Stato dell’a.s. 2019/2020, oltre al requisito della frequenza scolastica e del profitto scolastico, anche il requisito della partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI e quello dello svolgimento delle attività programmate nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, secondo il monte ore previsto dall’indirizzo di studi.

Trovano, inoltre, applicazione le analoghe disposizioni previste per i candidati esterni dall’art.14, comma 3, del d.lgs. 62/2017.

Prima prova – Traccia di ambito storico

Per quanto attiene alla prima prova scritta di Italiano si rappresenta che, ferma restando la struttura e le tipologie testuali definite dal quadro di riferimento di cui al D.M. n° 769 del 26 novembre 2018, l’onorevole Ministro ha inteso prevedere, con D.M. n° 1095 de 21 novembre 2019, che almeno una delle tracce della tipologia B (analisi e produzione di un testo argomentativo) debba riguardare l’ambito storico.

La scelta è motivata dalla consapevolezza che la storia costituisce disciplina fondamentale nella formazione degli studenti di tutti i percorsi di studio e che vada, quindi, valorizzata anche nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Svolgimento del colloquio

Come è noto l’art. 17, comma 9, del decreto legislativo n° 62 del 2017 definisce la struttura del colloquio, prevedendo che esso abbia la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. In particolare, all’avvio del colloquio la commissione propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare la sua capacità di affrontare con autonomia, padronanza e responsabilità le tematiche e le situazioni prospettate.

Il D.M. n° 37 del 18 gennaio 2019 e l’art. 19 dell’O.M. n° 205 dell’11 marzo 2019 hanno successivamente definito una specifica procedura relativa alle modalità di conduzione del colloquio, stabilendo che il giorno della prova orale il candidato sorteggi i materiali (testi, documenti, esperienze, progetti e problemi) contenuti in una delle tre buste proposte dal Presidente della commissione d’esame. A tal fine la commissione predispone per ogni classe un numero di buste con i materiali pari al numero dei candidati aumentato di due unità.

Al riguardo l’onorevole Ministro non intende più rinnovare tale procedura di assegnazione del materiale ai candidati, rimanendo fermo quanto disposto dall’art. 17, comma 9, del d.lgs. n° 62/2017 circa l’avvio del colloquio mediante l’analisi da parte dello studente dei materiali preparati dalla commissione d’esame in un’apposita sessione di lavoro, con l’immutata finalità di “verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera”, materiali che dunque devono consentire un approccio multidisciplinare.

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Pertanto, l’annuale decreto ministeriale di individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta e di regolamentazione delle modalità organizzative di svolgimento del colloquio, previsto dall’art. 17, comma 7, del d.lgs. n° 62/2017, non riporterà la descrizione delle suddette attività a carico delle commissioni e dei candidati, pur nel pieno rispetto dell’impostazione prevista in tale articolo.

Le SS.LL. vorranno assicurare la massima diffusione della presente nota all’interno della comunità scolastica.

Il Capo Dipartimento Carmela Palumbo

Redazione Universinet Magazine
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