Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei

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Art. 9
Istituzione e attivazione dei corsi di studio

1. La procedura per l’istituzione dei corsi di studio è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

2. Con autonome deliberazioni le università attivano o disattivano i corsi di studio istituiti ai sensi del comma 1, dandone comunicazione al Ministero. Nel caso di disattivazioni, le università assicurano comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l’iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

3. Una università può istituire un corso di laurea specialistica a condizione di aver attivato un corso di laurea comprendente almeno un curriculum i cui crediti formativi universitari siano integralmente riconosciuti per il corso di laurea specialistica, con l’eccezione dei corsi di cui all’articolo 6, comma 3. Sulla base di una specifica convenzione tra gli atenei interessati, il corso di laurea può essere attivato presso un’altra università.

4. All’atto dell’istituzione di un corso di laurea, l’ordinamento didattico stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l’eventuale prosecuzione degli studi universitari in altri corsi di studio attivati presso la medesima università, nonché, sulla base di specifiche convenzioni, presso altre università.

Redazione Universinet Magazine
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