Bruxelles – La sperimentazione di SafeDrive sulla Firenze-Pisa-Livorno*, il cd primo Autovelox con Intelligenza Artificiale, apre una discussione che non riguarda soltanto gli automobilisti distratti. Un sistema capace di rilevare velocità, leggere targhe, verificare revisione e assicurazione, individuare l’uso dello smartphone e il mancato uso delle cinture non si limita a “vedere più lontano”. Interpreta immagini, attribuisce probabilità a comportamenti e produce segnalazioni potenzialmente rilevanti per una sanzione. L’obiettivo, naturalmente, è condivisibile: meno distrazione, meno incidenti, più sicurezza stradale. Ma proprio perché la finalità è legittima, la tecnologia deve essere progettata e governata con standard molto più alti di quelli richiesti a una normale telecamera. Il primo equivoco da evitare è questo: oscurare automaticamente il volto dopo la ripresa non equivale a risolvere il tema privacy.
La targa è un dato personale quando consente di risalire al proprietario o all’utilizzatore del veicolo. Le immagini dell’abitacolo, il luogo, l’orario, la direzione di marcia e la correlazione con banche dati pubbliche rendono il trattamento ancora più delicato. La minimizzazione non può significare “raccogliamo tutto, poi oscuriamo ciò che non ci serve”. Deve significare: raccogliamo soltanto ciò che è strettamente necessario, per il tempo strettamente necessario, con una finalità definita e verificabile. Il GDPR richiede una base giuridica chiara, proporzionalità, informativa trasparente, sicurezza dei dati e tempi di conservazione giustificati. Per la sorveglianza sistematica su larga scala di aree accessibili al pubblico, la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, DPIA, è espressamente richiesta. Lo ricorda anche il Garante Privacy nella propria documentazione sulla videosorveglianza. Garante Privacy
Un algoritmo può sbagliare. Può confondere un telefono con un oggetto, non riconoscere correttamente una cintura in condizioni di luce difficile, trattare diversamente veicoli con parabrezza, riflessi, posture o abitacoli differenti. Un falso positivo non è solo un problema statistico: può tradursi in un fermo, una contestazione, un ricorso, una perdita di fiducia verso le istituzioni. Per questo la formula “l’IA segnala e l’agente decide” non è uno slogan rassicurante sufficiente. Il controllo umano deve essere reale, competente e documentato. L’operatore deve poter contraddire il sistema, non limitarsi a convalidarne automaticamente l’esito. E il cittadino deve poter conoscere, contestare e verificare gli elementi utilizzati contro di lui. Sul piano dell’AI Act serve inoltre prudenza. Non basta chiamare un sistema “strumento di supporto” per sottrarlo alle responsabilità. La classificazione dipende dalla finalità concreta, dal soggetto che lo impiega, dal livello di autonomia, dagli effetti sulle persone e dall’eventuale uso di dati biometrici. Se il sistema dovesse evolvere dalla rilevazione di un gesto alla profilazione o identificazione dei soggetti, il perimetro regolatorio cambierebbe radicalmente.
L’AI Act pone limiti molto severi all’identificazione biometrica remota in tempo reale negli spazi accessibili al pubblico per finalità di law enforcement. Non è necessariamente il caso di un sistema che rileva cellulare o cintura, ma è il confine da non oltrepassare senza un dibattito pubblico, basi normative specifiche e garanzie robuste. Testo ufficiale dell’AI Act
La domanda quindi non è se usare o meno l’intelligenza artificiale sulle strade. La domanda è: quale architettura di garanzie accompagna questa IA?
Prima di passare alla fase sanzionatoria, sarebbe necessario rendere pubblici alcuni elementi essenziali. A partire da una DPIA completa, cioè una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, oppure almeno da una sintesi chiara che illustri rischi e misure adottate per ridurli. Dovrebbero essere identificabili senza ambiguità il titolare del trattamento, i responsabili, i flussi dei dati e i luoghi in cui vengono conservati.
Servono inoltre tempi di conservazione differenziati, con la cancellazione rapida delle immagini che non segnalano alcuna infrazione e senza creare archivi indiscriminati. Non bastano le promesse commerciali: occorrono dati controllabili su accuratezza, falsi positivi e funzionamento notturno, insieme ad audit indipendenti su bias, cybersecurity e impiego effettivo del sistema. Deve esistere una procedura concreta per la revisione umana, la contestazione e l’accesso agli atti. E va escluso in modo esplicito il riutilizzo delle informazioni per scopi ulteriori, la profilazione delle persone o l’integrazione silenziosa con altre banche dati. La sicurezza stradale non è in conflitto con i diritti fondamentali. Lo diventa quando il cittadino è trasformato in un soggetto permanentemente osservato, classificato e giudicato da sistemi opachi. L’Italia può usare questa sperimentazione per diventare un caso europeo di innovazione responsabile. Oppure può limitarsi a installare telecamere sempre più intelligenti, scoprendo troppo tardi che la vera questione non era la tecnologia, ma il potere che le abbiamo consegnato.
Voi dove mettereste il confine? È sufficiente che l’ultima decisione sia formalmente umana, o servono trasparenza algoritmica e controlli indipendenti obbligatori prima di ogni estensione del sistema?
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* Notizia riportata da il Corriere della Sera 25/08/2026 (https://www.corriere.it/motori/26_agosto_24/arriva-l-autovelox-con-l-intelligenza-artificiale-come-funziona-e-dove-e-attivo)
**Data Protection Impact Assessment, in italiano Valutazione d’Impatto sulla Protezione dei Dati.




