Università: testo integrale della riforma dell’università

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TITOLO III

Norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina concernente il reclutamento

Articolo 7

Revisione dei settori scientifico-disciplinari

  1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro provvede, con decreto di natura non regolamentare, sentito il CUN, alla revisione dei settori scientifico-disciplinari, assicurando l’afferenza di almeno cinquanta professori di prima fascia in ciascun settore, fatta salva la possibilità di determinare raggruppamenti di dimensioni minori in presenza di particolari motivazioni scientifiche. I settori scientifico-disciplinari affini sono raggruppati in macrosettori scientifico-disciplinari.

Articolo 8

Istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale

1. E’ istituita l’abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata “abilitazione”. L’abilitazione ha durata quadriennale ed è distinta per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. L’abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, lettera k), requisito necessario per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione e dell’innovazione, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell’abilitazione, in conformità ai criteri di cui al comma 3.

  1. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:

a)    l’attribuzione dell’abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare e definiti con decreto del Ministro;

b)    meccanismi di verifica quinquennale dell’adeguatezza e congruità dei criteri e parametri di cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli stessi con apposito decreto ministeriale;

c)    l’indizione, con frequenza annuale, delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione;

d)    i termini e le modalità di espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per settori scientifico-disciplinari, e l’individuazione di modalità, anche informatiche, idonee a consentire la conclusione delle stesse entro cinque mesi dall’indizione; la garanzia della pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici;

e)    la formazione, per ciascun settore scientifico-disciplinare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di un’unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di quattro commissari all’interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera g) e sorteggio di un commissario all’interno di una lista, curata dall’ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di un Paese aderente all’OCSE;

f)     che della commissione di cui alla lettera e) non può far parte più di un commissario della stessa università; che i commissari in servizio presso atenei italiani possono, a richiesta, essere parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica, nell’ambito della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; che ai commissari in servizio all’estero è corrisposto un compenso determinato con decreto non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

g)    che il sorteggio di cui alla lettera e) è effettuato all’interno di liste, una per ciascun settore scientifico-disciplinare, contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata dalla documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all’ultimo quinquennio; l’inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera d), ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a), riferiti alla fascia e al settore di appartenenza;

h)   l’integrazione delle liste di cui alla lettera g) con i professori di prima fascia appartenenti ai settori scientifico-disciplinari dello stesso macrosettore candidatisi ai sensi della medesima lettera, nel caso in cui il numero dei professori afferenti al settore oggetto dell’abilitazione e candidabili ai sensi della lettera g), è inferiore a cinquanta, assicurando comunque un’adeguata presenza dei professori appartenenti a quest’ultimo;

i)     il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di più di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell’abilitazione relativa a qualunque settore scientifico-disciplinare;

j)     la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell’abilitazione, a partecipare alle procedure indette nel biennio successivo per l’attribuzione della stessa, ovvero nel triennio per l’attribuzione dell’abilitazione alla funzione superiore, anche se concernente altro settore scientifico-disciplinare;

k)    le apposite modalità per il riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale a studiosi italiani o stranieri appartenenti ad università o istituti di ricerca esteri, e le misure volte a garantire pari opportunità di accesso alle procedure di abilitazione anche a studiosi operanti all’estero;

l)     che il possesso dell’abilitazione costituisce titolo preferenziale per l’attribuzione dei contratti di insegnamento di cui all’articolo 11, comma 2;

m)  lo svolgimento delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione presso università dotate di idonee strutture e l’individuazione delle procedure per la scelta delle stesse; le università prescelte assicurano le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione; di tale onere si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario;

n)   che l’idoneità conseguita ai sensi della legge n. 210 del 1998 è equipollente all’abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), della predetta legge.

Articolo 9

Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico

  1. Le procedure di reclutamento sono avviate sulla base della programmazione triennale di cui all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, nonché delle disposizioni in materia di dotazione organica di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c). La programmazione assicura tra l’altro la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali anche alla luce dei maggiori oneri derivanti dall’attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura altresì, in sede di rinnovo dei contratti di cui all’articolo 12, comma 4, la sussistenza di adeguata disponibilità finanziaria in relazione al verificarsi di quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo.

  1. Le università procedono alla copertura di posti di professore di prima e seconda fascia e all’attribuzione dei contratti di ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 12, eccezion fatta per quanto previsto dall’articolo 12, comma 9, mediante procedure di selezione pubblica basate sulla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati e disciplinate da apposito regolamento in conformità ai principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori e specificamente ai seguenti criteri:

a)    pubblicazione dei bandi sul sito dell’ateneo e nei siti del Ministero e dell’Unione Europea, nonché inserimento nei bandi di informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante;

b)    ammissione alle procedure di accesso al ruolo di professore di prima o di seconda fascia, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 8, comma 3, lettera k), degli studiosi in possesso dell’abilitazione per il settore scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del bando, ovvero per funzioni superiori purché non titolari di tali funzioni presso altro ateneo;

c)    istituzione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di una commissione di almeno cinque membri con il compito di istruire le procedure di selezione e composta da tutti i professori ordinari della struttura di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c), appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, qualora questi siano in numero superiore a sette, da una rappresentanza eletta al loro interno; limitatamente alle procedure di selezione relative a ricercatori a tempo determinato, la commissione è composta anche da professori associati confermati della medesima struttura afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in misura non superiore a un terzo del numero dei professori ordinari che fanno parte della commissione; detta rappresentanza è eletta da tutti i professori associati della struttura afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando; qualora il numero dei professori ordinari ovvero associati in servizio nell’ateneo per il settore scientifico-disciplinare oggetto della valutazione sia inferiore a cinque, la commissione è integrata con docenti di pari livello anche di altri atenei di settori affini secondo la normativa vigente ovvero con docenti del medesimo settore di altri atenei scelti all’interno della lista di cui all’articolo 8, comma 3, lettera e); possesso da parte dei componenti della commissione dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 3, lettera g);

d)    disciplina delle modalità per la selezione dei candidati da invitare a tenere una lezione pubblica nella sede dell’ateneo che ha indetto la procedura con esclusione di prove scritte o orali;

e)    facoltà per la commissione, al termine delle procedure di selezione e in assenza di candidati in possesso di adeguati requisiti di merito, di non indicare alcun candidato ai fini delle procedure di cui alla lettera f);

f)     formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento, ovvero della struttura di cui all’articolo 2, comma 3, lettera e), con voto favorevole della maggioranza dei professori di prima fascia, relativamente alle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, e dei professori di prima e seconda fascia relativamente alle chiamate dei ricercatori a tempo determinato; la proposta, corredata del parere favorevole dell’organo di cui all’articolo 2, comma 3, lettera f), è deliberata dal consiglio di amministrazione su proposta motivata del rettore;

g)    nelle procedure di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato, qualora entro trenta giorni dalla certificazione della regolarità degli atti da parte del rettore il vincitore rinunci alla nomina, il rettore può richiedere alla commissione, entro e non oltre i successivi sessanta giorni, altra proposta di chiamata, fermo restando quanto previsto dalla lettera e);

h)   facoltà per gli istituti a ordinamento speciale e le università non statali di disciplinare autonomamente la composizione della commissione di cui alla lettera c) nonché le procedure di cui alla lettera f), fermo restando il numero minimo di cinque componenti.

3. Le università procedono altresì alla copertura di posti di professore di prima e seconda fascia mediante:

a)      procedure di selezione riservate al personale in servizio nell’ateneo;

b)      procedure di chiamata diretta di cui all’articolo 1, comma 9, legge n. 230 del 2005, e successive modificazioni;

c)      procedure di chiamata diretta di cui all’articolo 12, comma 6, a partire dal quinto anno successivo alla stipula dei contratti di cui al medesimo articolo.

4. Le procedure di cui al comma 3, di cui viene comunque assicurata la pubblicità all’interno dell’ateneo, si svolgono con le modalità di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f) e h).

5. Nei cinque anni successivi all’attivazione delle procedure di selezione di cui all’articolo 12, le procedure di reclutamento di cui ai commi 2 e 3 sono programmate e avviate nel rispetto dei seguenti vincoli:

a)    non più di un terzo dei posti di professore di ruolo di prima e  di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all’articolo 2, comma 3, lettera e),  può essere destinato alle procedure di cui al comma 3, lettera a);

b)    almeno un terzo dei posti di professore di prima e di seconda fascia resi disponibili in ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all’articolo 2, comma 3, lettera e), è coperto da professori non in ruolo presso l’università banditrice da almeno cinque anni.

6. Decorso il termine di cui al comma 5, i vincoli ivi previsti sono sostituiti dai seguenti:

a) almeno un quinto dei posti di professore di ruolo di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all’articolo 2, comma 3, lettera e), è destinato alle procedure di cui al comma 2;

b) almeno un terzo dei posti di professore di prima fascia resi disponibili in ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all’articolo 2, comma 3, lettera e), è coperto da professori non in ruolo presso l’università banditrice da almeno cinque anni.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di ateneo di cui al comma 2, perde di efficacia, nei confronti dello stesso, l’articolo 1, comma 8, della legge n. 230 del 2005.

Articolo 10

Assegni di ricerca

1. Le università, nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell’ateneo, del Ministero e dell’Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.

2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I medesimi soggetti possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l’ammissione al bando.

3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari. La titolarità del contratto non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione medica, in Italia o all’estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

4. Le università disciplinano le modalità di conferimento degli assegni con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante le seguenti procedure:

a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse dell’ateneo, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dai titoli e dalle pubblicazioni e valutati da parte di un’unica commissione che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all’ateneo, e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;

b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti,  secondo procedure stabilite dall’ateneo.

5. Agli assegni di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modifiche, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive  modifiche.

6. L’importo dell’assegno è determinato dall’ateneo in misura non inferiore al settantacinque per cento del trattamento economico complessivo iniziale spettante ai ricercatori di ruolo confermati.

7. Il Ministro destina annualmente una quota del finanziamento ordinario al finanziamento di assegni di ricerca da attribuire con apposito bando, su base nazionale e per raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari, previa presentazione di specifici programmi di ricerca, a giovani studiosi di elevate e comprovate capacità, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, scelti all’esito di procedura avviata con apposito bando. I vincitori possono scegliere  l’università e la struttura ove svolgere la propria attività, con l’assenso delle stesse. La selezione dei vincitori è affidata a una o più commissioni i cui componenti sono designati dal Ministro su proposta dell’ANVUR nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 8, comma 3, lettera g), e si avvalgono, per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e dei programmi di ricerca, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani e stranieri, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. E’ oggetto di valutazione altresì l’adeguatezza della sede prescelta rispetto allo svolgimento del programma di ricerca presentato.

8. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.

9. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all’articolo 12, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dieci anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Articolo 11

Contratti per attività di insegnamento

1. Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, possono stipulare contratti, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici.

2. Le università possono altresì stipulare contratti a titolo oneroso, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, ad esclusione del personale tecnico-amministrativo delle università. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, del titolo di specializzazione medica limitatamente alle aree cliniche, ovvero dell’abilitazione scientifica nazionale costituisce titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Articolo 12

Ricercatori a tempo determinato

1. Per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato. Il contratto regola altresì le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, cui sono riservate trecentocinquanta ore annue, e delle attività di ricerca.

2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione di cui all’articolo 9, riservate ai possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, del diploma di specializzazione medica limitatamente alle aree cliniche, ovvero della laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale adatto allo svolgimento di attività di ricerca, e degli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro.

3. Ai fini della selezione, la commissione di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c), attribuisce un punteggio numerico accompagnato da sintetica motivazione per ciascuno dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati secondo parametri e criteri definiti con decreto del Ministro.

4. I contratti hanno durata triennale e possono essere rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro.

5. I destinatari dei contratti di cui ai commi 1 e 4 possono partecipare alle procedure di selezione di cui al comma 2 indette da altri atenei e, se vincitori delle stesse, possono stipulare contratti di durata pari al periodo mancante alla scadenza del contratto in essere, aumentato al massimo di un anno, fermo restando quanto previsto dal comma 7.

6. Le università, secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, e in conformità agli standard qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro, possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto, conseguono l’abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all’articolo 8. I chiamati, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati.

7. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 9.

8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1 è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, incrementato del venti per cento. Per i titolari dei contratti di cui al comma 4, il predetto trattamento annuo lordo onnicomprensivo può essere elevato fino a un massimo del trenta per cento.

9. Il Ministro destina annualmente una quota del finanziamento ordinario delle università al finanziamento di bandi per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato da destinare, su base nazionale e per raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari, a giovani studiosi di elevate e comprovate capacità in possesso dei titoli e requisiti di cui al comma 2, previa presentazione di specifici programmi di ricerca. La selezione dei vincitori è affidata a una o più commissioni composte da eminenti studiosi, anche stranieri, designati dal Ministro su proposta dell’ANVUR nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 8, comma 3, lettera g), che si avvalgono per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e dei programmi di ricerca  di esperti revisori di elevata qualificazione italiani e stranieri, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. E’ oggetto di valutazione altresì l’adeguatezza della sede prescelta rispetto allo svolgimento del programma di ricerca presentato.

10. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.

Articolo 13

Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori

1. La concessione dell’opzione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ai professori e ricercatori universitari è subordinata alla sussistenza di adeguate risorse finanziarie nel bilancio di ateneo, in coerenza con la programmazione strategica triennale di ateneo di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 43 del 2005, e successive modificazioni, e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

Articolo 14

Disciplina dei lettori di scambio

1. In esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono l’utilizzo reciproco di lettori, le università possono conferire a studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata professionalità incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell’economia e delle finanze sono definite le modalità per il conferimento degli incarichi, ivi compreso il trattamento economico a carico degli accordi di cui al comma 1.

Articolo 15

Norme transitorie e finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere avviate esclusivamente le procedure per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore a tempo determinato e di assegnista di ricerca previste dal Titolo III.

2. All’articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, come sostituito dall’articolo 1-bis del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009, al primo periodo, dopo la parola “triennio” sono inserite le seguenti parole: “o nell’ambito di specifici programmi di ricerca finanziati dal Ministero stesso”.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a)    l’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;

b)    l’articolo 1, commi 10 e 14, della legge n. 230 del 2005.

4. All’articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del1997, sono soppresse le seguenti parole: “Le università,” ;

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 8, comma 2, è abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, ad eccezione degli articoli 13 e 14, comma 4.

6. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Redazione Universinet Magazine
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